LAURA INCANTALUPO •° CO-RESPONSABILE DIPARTIMENTO LEGALITÀ E ANTIMAFIA PD MILANO
I prossimi 22 e 23 marzo saremo chiamati a votare al referendum Costituzionale. Cercherò di fornire alcuni utili elementi informativi. Teniamo innanzitutto presente che in questo caso non c’è quorum quindi chi va a votare decide per tutti.
elementi di contorno per comprendere il contesto
La riforma costituzionale è entrata in Parlamento il 29 maggio 2024. Ne è uscita il 30 ottobre 2025 senza alcuna variazione. È importante osservare che stiamo parlando della Costituzione della Repubblica. È il fondamento della nostra convivenza civile, le regole del gioco che, in quanto tali, dovrebbero essere scritte in maniera condivisa com’è avvenuto in Assemblea Costituente. Non discuterne neanche all’interno della stessa maggioranza ma blindare la discussione è un fatto mai accaduto prima e di enorme gravità. Dà la misura del grado di democrazia del Governo e del grado di sudditanza dei suoi stessi Parlamentari.
Un altro elemento importante è che le percentuali previste per eleggere i membri di tutti gli organi di garanzia sono rimaste le stesse dal varo della Carta a oggi, esponendo al rischio che chi vince le elezioni possa essere molto più condizionante nell’elezione dei medesimi. Questo perché sino al 1993 c’era una legge elettorale proporzionale. L’affluenza sino al 1979 oscillava tra il 92% e il 90%. I due picchi di calo si sono avuti tra il 2006 (83%) e il 2018 (73%) e tra il 2018 e il 2022 (64%) con l’avanzare di leggi sempre più maggioritarie e senza preferenze. L’elettore sentiva di potere incidere sempre meno. Se si fosse voluto garantire e rendere più funzionante il modello che i nostri costituenti ci hanno lasciato si sarebbe potuta fare una norma che stabilisse maggioranze diverse a seconda che la legge elettorale fosse maggioritaria o proporzionale. Con l’affluenza alle elezioni del 2022 questa riforma della Costituzione non rappresenta neanche il 22% degli aventi diritto al voto.
la riforma non riguarda la separazione delle carriere
La separazione delle carriere esiste già nei fatti. È stata realizzata con diverse leggi ordinarie, l’ultima delle quali è la riforma Cartabia. Al momento il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa è possibile solo una volta entro il termine di 10 anni dalla prima assegnazione delle funzioni e richiede il cambio di regione e una formazione specifica. Ci sono poi altri piccoli tecnicismi che complicano ulteriormente il passaggio.
quanti sono i passaggi tra funzioni giudicanti e requirenti
Secondo i dati disponibili sul sito del CSM, i passaggi totali requirenti/giudicanti e viceversa dal 2022 al 2024 sono stati 101, con una media dello 0,37%. Si cambiano 7 articoli della Costituzione per lo 0,37% dei magistrati e dichiarando che si fa qualcosa che non si fa perché esiste già?
sorteggio, correnti e autorevolezza dei componenti del CSM
Il sorteggio avrà il solo scopo di indebolire la componente togata, i magistrati. La sua estrazione sarà effettuata a caso tra magistrati requirenti e giudicanti mentre per la componente laica, quella di nomina politica, ci sarà un elenco di esperti giuristi stilato dal Parlamento. Il numero dei componenti di questo elenco sarà stabilito con legge ordinaria. Non si sa di quanti candidati sarà né se sarà approvato con maggioranza semplice o qualificata. Per non correre il rischio sarebbe stato sufficiente stabilire la maggioranza qualificata.
La compagine di nomina politica sarà ovviamente molto più compatta, sia ideologicamente che professionalmente, più preparata perché verrà certamente consultata prima di essere inserita nella lista. Potrà quindi influire maggiormente rispetto alla componente togata. È evidente poi che chi sarà sorteggiato da una lista predisposta da un organo elettivo sarà percepito come maggiormente autorevole.
l’Alta Corte disciplinare e i dati veri sulle sanzioni
Con la riforma la funzione disciplinare verrà affidata all’Alta Corte disciplinare composta di 15 membri per 2/5 laici e per 3/5 togati. L’attuale sezione disciplinare del CSM è composta da 1/3 di laici e 2/3 di togati.
Il testo di legge prevede la possibilità di impugnare le sue sentenze solo dinanzi alla stessa Alta Corte. Questa predisporrà un collegio diverso rispetto a quello di primo grado. I collegi giudicanti saranno di 3 o di 5 membri. Molto più probabilmente saranno 3 perché altrimenti sarebbe difficile garantire l’alternanza dei componenti. La composizione dei collegi sarà definita con legge ordinaria. La riforma però prevede solo che i magistrati requirenti o giudicanti saranno rappresentati. Ci sarà un’altissima probabilità che la maggioranza sia di nomina politica. Anche qui se non si fosse voluto correre il rischio sarebbe stato sufficiente specificarlo. Con questa riforma i magistrati saranno gli unici a non poter fare ricorso in Cassazione. Questo potrebbe configurare profili di incostituzionalità rispetto all’articolo 3 e all‘articolo 102 della Costituzione.
CSM e giustizia domestica
Si dice che attualmente la sanzione disciplinare del CSM eserciti una giustizia domestica. Qualsiasi ordine sanziona i propri associati al proprio interno anche per una questione di competenze. Solo un medico o un avvocato possono sapere se un collega abbia o meno lavorato in coscienza. Partiamo dai numeri assoluti, aggiornati a ottobre 2025. Nell’attuale consiliatura, iniziata a gennaio 2023, la Sezione disciplinare ha emesso 194 sanzioni. Confrontiamo l’Italia con il resto d’Europa basandoci sui dati ufficiali della Cepej. Il nostro CSM ha sanzionato 38 tra giudici e PM su 9.421, lo 0,4%. La Spagna lo ha fatto per lo 0,39%, la Francia per lo 0,09% e i Paesi Bassi per lo 0,19%. Germania e Regno Unito non hanno comunicato i dati. Se allarghiamo l’arco temporale agli ultimi 15 anni il nostro CSM ha sanzionato 42 magistrati l’anno. È lo 0,5%, contro lo 0,2% della Spagna con 14 sanzioni l’anno, l’0,1% della Francia con 9. Su 194 sanzioni il Ministro Nordio – che ne ha facoltà – ne ha impugnate solo 6 davanti alle Sezioni Unite civili della Cassazione. Se, come asserisce, ci fosse tutto questo disastro perché non ha impugnato?
specchietto per le allodole della colleganza e magistratura onoraria
La riforma delle carriere viene giustificata con il rapporto di colleganza tra giudici e PM che renderebbe i primi influenzabili dai secondi. I dati smentiscono questa vulgata. Le percentuali di conferme delle richieste dei PM da parte dei giudici si aggira attorno al 50%. In Italia moltissimi processi sia civili che penali, in questo ultimo caso si tratta di reati che prevedono condanne anche fino a 10 anni, avvengono grazie alla magistratura onoraria. Molto spesso è costituita da avvocati che esercitano la loro professione in un distretto giudiziario diverso rispetto a quello nel quale esercitano il loro ruolo onorario. Questo significa che il giudice onorario può tranquillamente essere un avvocato, il PM Onorario idem. L’eventuale parte civile ha il proprio avvocato e l’imputato è naturalmente difeso da un avvocato. In questo caso la separazione delle carriere non serve?
caso Palamara
Tutti magistrati si sono dimessi o sono stati espulsi come è avvenuto per Palamara. I componenti di nomina politica sono gli unici a non avere avuto conseguenze. È poi notizia recente che lo stesso Palamara abbia chiesto al Tribunale di Perugia di annullare l’istanza di patteggiamento del 2023 alla luce di due pronunce della Consulta. L’ultima è dello scorso dicembre, sulla nuova formulazione del reato di traffico di influenze illecite dopo l’abrogazione dell’abuso di ufficio. Entrambi sono state varate da questo Governo.
reazioni internazionali
Nel capitolo sulla situazione in Italia della Relazione sullo Stato di diritto 2024 pubblicata il 24 luglio dalla Commissione Europea, si può leggere: “Non è chiaro nemmeno il motivo per cui il progetto di riforma imponga la separazione delle carriere solo per i magistrati ordinari”.
Il 23 ottobre 2025 Margaret Satterthwaite, relatrice speciale del’ONU sull’indipendenza di giudici e avvocati, ha trasmesso al Governo italiano una nota di osservazioni in merito al disegno di legge costituzionale che propone modifiche agli articoli 102, 104 e 105 della Costituzione, relativi all’autonomia e all’organizzazione della magistratura.







