MARCO SECHI
I giorni del clamore della notizia della condanna del gioielliere Mario Roggero mi hanno suggerito una lettura che ho intrapreso qualche anno fa’ e su cui non avevo ancora riflettuto abbastanza, sebbene sia una delle opere antropologiche e giuridiche più importanti della letteratura italiana.
Giulio Sapelli, nelle colonne de “L’Unità” definiva Antonio Pigliaru il più grande pensatore sardo dopo Antonio Gramsci.
Mai come oggi, la sua opera Il Codice della vendetta barbaricina risulta attuale. Vendetta, infatti, nel linguaggio comune è intesa come il diritto di chi subisce a compiere offesa verso colui che è ritenuto il responsabile di un danno cagionato. Questa definizione chiede prepotentemente di essere confrontata con le questioni della cronaca recente e dell’opportunità di inserire forme di giustizia privata all’interno del codice legislativo di uno stato di diritto liberale.
L’intento di modificare la legge sulla “legittima difesa”, il motto per cui “la difesa è sempre legittima”, gridato da alcuni partiti di destra, si pone in contrasto con il codice barbaricino, così come lo ha codificato A. Pigliaru, per quanto l’utilizzo del termine vendetta suoni minaccioso. L’opera dell’intellettuale ricostruisce con metodo storiografico e antropologico un codice di leggi tramandato oralmente e conservato nelle testimonianze delle comunità pastorali della Sardegna. Per la prima volta lo mette in forma scritta.
Pigliaru ha intervistato queste comunità, dopodiché ha stilato il codice e l’ha commentato. La sua premura, inoltre, è stata anche quella di rimarcare la distanza tra il codice della vendetta barbaricina dai fenomeni della criminalità generica, ma soprattutto organizzata e del Banditismo Sardo, con cui, come vedremo, esso non ha alcunché da spartire.
Il collegamento con il caso di Mario Roggero parte dal presupposto che, secondo alcuni movimenti politici, il gioielliere avrebbe avuto ragione nell’inseguire e giustiziare i ladri che hanno tentato di derubarlo. Ha, dunque, eseguito la sua vendetta per riparare all’offesa subita. Ovviamente, questa modalità di vendetta non è legittima secondo il codice legislativo italiano e, per questo, ne è scaturita la condanna tanto discussa.
Come detto in precedenza, questo comportamento non si concilia neanche con l’istituto giuridico della vendetta barbaricina, per quanto molti fanatici delle armi e del richiamo all’ancestralità della tradizione sarda lo strumentalizzino come giustificazione alla violenza indiscriminata e all’utilizzo della vendetta privata, mistificandone invece il senso fondamentale di regolazione sociale nelle comunità pastorali.
Lo scritto di Pigliaru, tuttavia, ci consente di riflettere al di là dei regionalismi, in quanto tocca delle questioni di filosofia del diritto che ci consentono di comprendere anche le contraddizioni in seno ad una certa propaganda da giustizieri della notte. Vediamo, punto per punto, il perché di queste contraddizioni.
il monopolio della forza dello Stato è argine alla violenza diffusa
Come detto in precedenza, il Codice della vendetta barbaricina si distingue dai fenomeni della criminalità organizzata (assente in Sardegna come fenomeno autoctono, ma sviluppatasi “per importazione”) e dal fenomeno indigeno del Banditismo. Lo Stato liberale è nato come “detentore del monopolio della forza ed insieme, centro di elaborazione delle norme”.
Secondo il commento all’opera di Benedetto Meloni, Pigliaru vuole sottolineare come nel caso delle comunità barbaricine, la violenza sia accettata come strumento di gestione dei conflitti, in cui la responsabilità della conservazione dell’ordine sociale non è del solo individuo, ma anche della famiglia e della comunità nel suo insieme.
L’utilizzo della vendetta per la prevaricazione e l’ottenimento di vantaggi personali, a prescindere dall’aver subito o meno un’offesa è un caso di realtà, ma tuttavia non si può ammettere per il codice barbaricino, che si pone dunque in contrasto alla criminalità effettuata per cagionare un danno e trarre vantaggio da esso.
nulla crimen, nulla poena sine praevia lege penali
Non vi è crimine, né pena, senza una previa legge penale che lo stabilisca
Questo principio lo troviamo anche nell’ordinamento giuridico italiano all’art. 1 del Codice penale italiano. “Sottrae il concetto dell’offesa al libito degli individui, onde evitare le conseguenze, tutte le conseguenze che un mal chiarito concetto di offesa può portare seco”. È il punto fondamentale che ci impedisce di considerare legittimo qualunque utilizzo della violenza arbitraria. Anche il codice barbaricino, infatti, stabilisce che la natura dell’offesa deve essere definita e circostanziata in una legge, dunque limitata all’interno di canoni ben precisi.
Non è il soggetto singolo che può decidere che cosa o in che misura ci sia un’offesa. È questo anche il senso della legge sulla legittima difesa, che limita l’utilizzo della violenza in risposta a situazioni di necessità e di pericolo attuale. Per questo stesso motivo, inseguire i malviventi e giustiziarli non è legittimo in uno stato di diritto, così come aggredire fisicamente con percosse le persone in mezzo alla strada poiché intralciano il traffico.
determinazione dell’offesa
Nel Codice della Vendetta Barbaricina il danno patrimoniale e quindi anche il furto non costituiscono offesa a meno che non vi sia l’intenzione di ledere la dignità della persona o di arrecargli danno. In sintesi, il furto per necessità, legato a situazioni di indigenza, era del tutto previsto nelle comunità pastorali sarde, a meno che non fosse eseguito all’interno delle abitazioni o da persone esterne alla comunità, i forestieri.
Pigliaru cita una poesia di Salvatore Cambosu, la cui metafora della volpe spiega il furto per necessità, per sopravvivenza, a patto che non si mandi in rovina il soggetto che lo subisce. Ci rendiamo conto che questa particolarità del codice barbaricino è in aperto in contrasto con il codice legislativo degli stati liberali, la cui economia è fondata sul principio della proprietà privata.
Senza volerci addentrare a critiche economiche della società capitalista, Pigliaru ricorda che la proprietà comunitaria dei terreni e dei beni era una consuetudine nella società agropastorale sarda, un antico istituto dell’ordinamento Giudicale risalente al Medioevo. Perciò, tale legge del codice barbaricino impediva una escalation di azioni di violenza per motivi che non fossero legati all’offesa dell’onore o al grave danno patrimoniale che attentava la sopravvivenza di una famiglia, lasciando la libertà di sostentarsi e aumentare la propria rendita con il furto, spesso del bestiame, a chi ne avesse l’astuzia e l’abilità. A sua volta costituiva offesa, invero, il furto della capra che consentiva la produzione del latte per i bambini, oppure del bestiame offerto in corredo nuziale, poiché considerati dei beni di prima necessità.
In questo senso, vogliamo sottolineare come anche la forma del diritto barbaricino confini l’esercizio della violenza solo a casi molto gravi, proprio al fine di limitare le occasioni di abuso di questo istituto. Ancora una volta, proprio per questo principio di deterrenza, la legittima difesa non è tale se attuata per impedire il furto, a meno che non sia messa in pericolo la propria stessa vita o dei propri cari.
la vendetta proporzionata, prudente e progressiva
L’esercizio della vendetta deve essere proporzionato: anche qui il concetto della proporzionalità entra in gioco, così come nella legge della legittima difesa. La pena capitale, quindi l’uccisione di un uomo, “viene seguita di norma sul presupposto della responsabilità personale e nei casi di offesa di sangue e in tutti quelli più gravi di offesa morale quali la rottura di una promessa di matrimonio, la delazione, la falsa testimonianza”.
Il punto qui non è la gravità presunta o meno delle azioni descritte, che possono essere contestualizzate a un giudizio morale relegato a delle tradizioni arcaiche e quindi censurabile e/o criticabile a seconda delle sensibilità antropologiche; ma la riconosciuta necessità di dare un limite stringente all’utilizzo della forza e della violenza, che non è mai arbitraria ma definita entro certi canoni valoriali.
Ancora, infatti, Pigliaru prosegue: “La vendetta del sangue costituisce offesa grave anche quando è stata consumata allo scopo di vendicare una precedente offesa di sangue”. Questo a determinare la gravità della pena capitale, che anche se inflitta secondo legge e dunque utilizzata come principio regolativo e perequativo, risulta comunque un’onta indelebile che rimarrà nella memoria.
Quest’ultimo principio ci fa riflettere su come la pena capitale sia sempre un qualcosa che vada a iscriversi nella memoria e nella storia delle comunità. Nella società odierna, persino l’istituto della pena capitale è stato rivisto in molti Stati liberali proprio per la contraddittorietà di questa norma, per cui a un delitto di sangue condannato nel merito dell’azione dell’uccidere, segua poi il doppio standard nel legittimare l’uccisione attraverso la pena capitale perpetrata dallo Stato.
Siamo convinti, perciò, che bisognerebbe seguire la stessa cautela nel giudicare tutte le situazioni in cui ci sono delle persone che agiscono utilizzando arbitrariamente la violenza. Solo lo Stato, come comunità organizzata, può infatti decidere quando una difesa è legittima e quando non lo è. Solo questo principio, limita l’utilizzo della violenza e le conseguenze nefaste che molto spesso, troppo spesso, ultimamente balzano agli onori della cronaca.
Per la stesura di questa riflessione è stato utilizzato il testo di Antonio Pigliaru, Il Codice della Vendetta Barbaricina, Il Maestrale, 2010







